Indagini in Banca
estratto dell'art. 11 (commi 2, 3, 4 e 4-bis)
Emersione di base imponibile
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. ((I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.))
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ((sentiti)) le associazioni di categoria degli operatori finanziari ((e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.))
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate ((per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.))
((4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.))
art. 11-bis
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie
((1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.))
In merito è opportuno evidenziare quanto segue:
a) i dati che saranno trasmessi all'Anagrafe tributaria non potranno essere utilizzati automaticamente, ma sarà necessario – come in precedenza – che l'amministrazione finanziaria (per questioni fiscali) o la magistratura (per ipotesi di reato) abbiano già attivato un accertamento sul soggetto interessato. Rispetto al passato, quindi, la novità è più contenuta di quanto in un primo momento si potesse pensare. Infatti, in virtù della precedente normativa, in sede di verifica bancaria gli estratti conto dei c/c, dei depositi bancari e degli altri rapporti (dossier titoli, cassette di sicurezza, ecc.) vengono acquisiti sempre per via telematica certificata (p.e.c.);
b) l'Agenzia delle entrate, ad oggi, non ha ancora emanato il necessario provvedimento tecnico attuativo.
Al momento, dovendo attendere i necessari provvedimenti tecnici, si ritiene utile evidenziare che:
- l'Agenzia potrà utilizzare i dati ricevuti per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione (art. 11 – comma 4°). Questa può essere una novità di rilievo, anche se al momento non sembra sia stata invertita la consecuzione: prima accertamento nominativo e poi verifica dei dati bancari. Non resta quindi che attendere il provvedimento in proposito del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- il Garante della Privacy si è già pronunciato sul tale normativa asserendo che il gigantismo della banca dati che ne conseguirà si giustifica solo con l'emergenza della situazione economica che, una volta superata, sarà necessario un ripensamento della normativa stessa. Inoltre il Garante della Privacy ha fatto rilevare che l'Agenzia delle entrate dovrà stabilire che tipo e quante informazioni acquisire, con quali modalità e chi potrà accedervi.