Furto o Smarrimento libretti di risparmio e certificati di deposito

Deposito di risparmio, buono fruttifero e certificato di deposito nominativi (artt. 1-5 della L. n. 948/51)

Stanti i limiti alla circolazione di titoli al portatore (art. 49 del D. Lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio) questa è la ipotesi di gran lunga prevalente.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio, di buoni fruttiferi o di certificati di deposito nominativi, l’intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, deve farne denuncia alla Banca presso la Filiale ove il rapporto è stato acceso.

Per la denuncia alla Banca può essere utilizzato il modulo da reperire presso la Filiale di riferimento.

Si consiglia invece una denuncia presso un organo di P. S. (Polizia o Carabinieri) nel caso di sottrazione o nel caso comunque si possa temere un uso illegittimo del libretto, del buono o del certificato.

Ricevuta la denuncia la Banca appone il fermo al pagamento e affigge un avviso nei propri locali con il quale diffida chiunque sia in possesso del documento di restituirlo oppure di notificare all'istituto stesso la propria opposizione entro 90 giorni dall’affissione, con avvertenza che in difetto il libretto/buono/certificato sarà considerato inefficace.

Se nei 90 giorni successivi non viene presentata opposizione oppure il titolo non viene recuperato o rinvenuto, il cliente ha diritto ad ottenere dall'istituto emittente il rilascio di un duplicato.

 

Deposito di risparmio, buono fruttifero e certificato di deposito al portatore (artt. 6 e segg. della L. n. 948/51)

In questa ipotesi, ormai divenuta residuale, per ottenere il pagamento della somma portata da un libretto di deposito, da un buono fruttifero o da un certificato di deposito al portatore, il cliente deve farne denuncia alla Banca dove il titolo è pagabile. La Banca appone il fermo al pagamento.

Per la denuncia alla Banca può essere utilizzato il modulo da reperire presso la Filiale di riferimento.

Si consiglia invece una denuncia presso un organo di P. S. (Polizia o Carabinieri) nel caso di sottrazione o nel caso comunque si possa temere un uso illegittimo del libretto, del buono o del certificato.

Il cliente inoltre, entro 15 giorni dalla denuncia, deve fare ricorso per ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova lo sportello emittente della Banca.

Il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento del titolo e autorizza l’istituto emittente a rilasciare un duplicato decorsi 90 giorni dall’affissione del suddetto decreto nei locali aperti al pubblico, purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Copia del decreto va dunque notificata all’istituto emittente.

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